Alcune precisazioni sulle Pensioni ai superstiti quando la reversibilità riguarda persone inabili.
Le pensioni di reversibilità è assicurata agli inabili totali ovvero invalidi civili riconosciuti con disabilità al 100% con o senza diritto alla indennità di accompagnamento.
La stessa pensione è concessa anche senza il raggiungimento della totale inabilità (100%), quando la persona invalida venga riconosciuta inidonea a proficuo lavoro per grave infermità ( cfr. pag. 54 Diritti Sociali).
Mentre per i minori di età non disabili la reversibilità è concessa fino alla maggiore età, oppure fino ai 21 anni con frequenza ad una scuola media, oppure fino al 26° anno se iscritti all’università.
Per la persona inabile non sussistono limiti di età per avere diritto alla reversibilità per cui inizia alla morte del dante causa prescindendo da ogni età raggiunta. .
Permane il diritto alla pensione di reversibilità anche nei confronti del minore riconosciuto inabile in data successiva al decesso del genitore purchè prima del compimento del 18° anno di età.
I figli inabili titolari di pensione possono avere la pensione di reversibilità purchè non siano assoggettati alla “non autosufficienza”. Ovvero non avere un reddito IRPEF superiore alla invalidità civile totale (100%) che per l’anno 2015 è pari a € 16.532,10 annue.
I redditi sono valutati ai fini IRPEF al netto dei contributi previdenziali. Sono esclusi dal computo :
• reddito della casa di abitazione
• computo dei trattamenti di fine rapporto.
La percentuale di fruibilità dell’assegno di reversibilità se trattasi di unico figlio disabile minore di età è del 70%. Nel caso di figlio non minore disabile 60%.