LEGGE DELEGA

POLITICHE IN MATERIA DI DISABILITA’ ( di  Luca Bellato )

LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’ NUMERO 227 DEL 2021

La famiglia ha assunto una centralità sempre maggiore nel dibattito nazionale ed internazionale. Si riscontra infatti,  una  sensibilità crescente  nella tutela della persona e dei suoi diritti , con priorità di chi si trova in situazioni di fragilità . In questo quadro si inseriscono le politiche finalizzate a garantire una più efficace inclusione sociale dei soggetti con disabilità , si cerca di sostenere la famiglia , intervenendo su due dimensioni , quella interna delle relazioni intrafamiliari e quella esterna delle relazioni fra famiglia e contesto sociale . La legge Delega 227 del 2021 e il Decreto Legislativo 62 del 2024, analizzano la NUOVA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA’ , DELLA VALUTAZIONE DI BASE e DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE CON UN PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO. La Riforma è prevista dal PNRR- Missione 5 inclusione e coesione , l’obiettivo  è quello di assicurare il riconoscimento della  condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione nella vita di tutti i giorni e questo in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone  , un effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, secondo i principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

NUOVE DEFINIZIONI DI DISABILITA’ , la vecchia terminologia obsoleta e discriminatoria è stata abbandonata , il riferimento ai portatori di handicap è sostituito con il riferimento a persone con disabilità , nella legge 104 comparirà l’indicazione persona disabile con connotazione di gravità,  avente necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato  .  Ma  chi e cosa indica l’interpretazione della  nuova  Legge 104 ?

 Come dicevamo viene introdotta la nozione di persona con disabilità , di chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura , possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita   e questo su una  base di eguaglianza con gli altri . Si specifica invece,  che il sostegno di tipo non intensivo può essere di livello lieve o medio,  mentre il sostegno di tipo intensivo,  è sempre  di livello elevato o molto elevato .

VALUTAZIONE DI BASE  , è  un procedimento unitario volto ad accertare la condizione di disabilità , questa valutazione , dal 1 gennaio 2026, verrà  affidata in via esclusiva e sperimentale all’Inps, si svolgerà in un’ unica visita collegiale e si baserà sull’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD ( classificazioni internazionali delle malattie ) e ICF ( classificazione internazionale funzionamento, disabilità e salute ) , entrambe adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nello svolgimento della visita, al richiedente  verrà  sottoposto il questionario Whodas ( questionario psicometrico sulla disabilità auto percepita ). L’esito della valutazione di base ,  costituito da un certificato,  verrà  inserito nel Fascicolo Sanitario Elettronico del soggetto . Per la domanda,  è importante la domiciliazione anche temporanea del soggetto ed è  meno rilevante, come obbligatorietà,  la residenza della persona disabile  . La valutazione di base, concerne anche accertamento delle seguenti altre  condizioni:

accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, sordocecità,

disabilità in età evolutiva sino all’inclusione scolastica,

disabilità legata al collocamento obbligatorio,

presupposti per la concessione di assistenza protesica e riabilitativa,

individuazione degli elementi della condizione di non autosufficienza,

agevolazioni fiscali o relativi alla mobilità

IMPORTANTE , DAL PROCEDIMENTO IN ESAME SONO ESCLUSE LE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI, AVENTI ALMENO 70 ANNI DI ETA’.

Il certificato medico introduttivo, deve essere inviato telematicamente all’Inps, rappresenta il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base ed i  soggetti legittimati al rilascio sono i medici in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali , le Aziende Ospedaliere , gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i centri di diagnosi e cura delle malattie rare .

Tale certificato deve contenere:

i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona di cui si chiede la valutazione di base, la documentazione relativa all’accertamento diagnostico , inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica. La diagnosi deve essere codificata in base al sistema di classificazione internazionale delle malattie ( ICD ) .

Il riconoscimento della condizione di disabilità determina l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità , dando priorità alle disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo o molto intensivo .

La disposizione attribuisce il ruolo di soggetto unico accertatore all’ Inps, mediante l’attività di commissioni che assolvono alle funzioni di unità valutative di base. L’Inps può avvalersi attraverso apposite convenzioni con le regioni , delle risorse strumentali ed organizzative delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere e , a tal fine, può procedere ad assunzioni specifiche. Viene previsto inoltre , che l’unità di valutazione di base al termine della visita , informi la persona con disabilità , che fermo restando i benefici, gli interventi ed i sostegni, che direttamente spettano all’interessato, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato , quale ulteriore strumento di capacitazione. I soggetti destinatari delle informazioni , hanno facoltà di chiedere che l’unità di valutazione di base carichi  il certificato sul fascicolo sanitario elettronico ( FSE ) e trasmetta il medesimo anche nell’ambito territoriale sociale dove ricade il Comune di residenza o altro ente individuato per Legge Regionale , a questo punto può essere avviato il procedimento per l’elaborazione del progetto di vita individuale , personalizzato e partecipato.

Si prevede inoltre che i punti unici di accesso Pua , ( promuovano l’integrazione sociosanitaria dei servizi finalizzati a sostenere i bisogni di salute della persona, hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate case della comunità ), esse  entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità , la informino del diritto ad attivare un procedimento volto all’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. La norma inoltre introduce nella legge 104 del 1992, il nuovo articolo 5 – bis , definito accomodamento ragionevole , consiste negli adattamenti necessari ed appropriati , per garantire alla persona con disabilità il godimento dei diritti civili e sociali.

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